Novità legge 388-2000
Extra - 27/05/2009
Attraverso l’intervento della Corte Costituzionale, viene corretto e perciò esteso il diritto di assistenza previsto dalla legge 151/2001, meglio conosciuto come “388”, che prevedeva nella stesura originaria per il genitore, ed in assenza per il fratello o sorella, di portatore di handicap la possibilità di assentarsi dal lavoro per due anni con l’ultima retribuzione nell’arco della carriera lavorativa, successivamente è stata estesa la tutela al convivente di portatore di handicap e di recente anche al figlio, come dal ritaglio di seguito riportato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente,
in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.