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Recapito - 21/05/2008

 

legge n. 31 del 2008 - disposizioni in materia di atti giudiziari
 
la legge ha stabilito, a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha comunque l’obbligo di dar informazione a quest’ultimo dell’avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio di una raccomandata al soggetto destinatario.
A sensi di quanto previsto dalla legge il portalettere dovrà, una volta tornato in ufficio a seguito dell’avvenuta notifica, provvedere ad alcuni adempimenti utili ad ottemperare all’obbligo di legge. Tali adempimenti  consistono nella compilazione di una specifica comunicazione e nell’invio della medesima a mezzo raccomandata al destinatario della notifica.