ACCORDO STABILIZZAZIONE PRECARI
Extra - 15/10/2008
Con verbale di accordo del 10 luglio 2008 è stato previsto di operare in un’ottica di consolidamento del rapporto di lavoro verso tutte quelle risorse che abbiano già lavorato in Azienda in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato – stipulato con le causali utilizzate sino al 31/12/2005 e le risorse che – dal 1 gennaio 2006 – abbiano lavorato con contratto a tempo determinato stipulato con le causali di cui al D. lgs 368/01 art. 1 – e che, alla data di decorrenza dello stesso accordo, vi stessero ancora operando in virtù di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato;
I lavoratori destinatari della previsione di cui all’alinea che precede, che intendono aderire all’accordo medesimo, secondo le modalità ed i termini condivisi tra le Parti il 22 luglio 2008 nel Documento attuativo contenente le Linee Guida Operative, sono tenuti alla restituzione del trattamento economico liquidato dalla Società pur in difetto di prestazione lavorativa o comunque per risarcimento del danno;
in data 15 settembre 2008, nel corso dell’incontro del Comitato di Monitoraggio sull’attuazione dell’accordo di cui agli alinea che precedono, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto uno specifico approfondimento in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto, per la gestione di eventuali situazioni individuali particolari;
in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto, il Codice Civile art. 2120, - Disciplina del trattamento di fine rapporto – al comma 9 prevede che “L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (Omissis)” e, al comma 11, prevede che “condizioni di miglior lavoro possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali (Omissis)”;
in tale quadro, alla luce degli approfondimenti svolti nei citati incontri del Comitato di Monitoraggio, tra le parti si conviene quanto segue...(vedi allegato)